La cittadinanza romana

Lo status di cittadino romano apparteneva ai membri della comunità politica romana, in quanto cittadini della città di Roma (civis Romanus); non era legato all’essere un abitante di uno dei domini romani, almeno fino all’editto, emanato dall’imperatore Caracalla nel 212, che concedeva la cittadinanza a tutte le popolazioni abitanti entro i confini dell’Impero. L’editto fu dunque un provvedimento di grande importanza: ormai infatti non vi era più alcuna differenza fra vincitori e vinti, fra conquistatori e conquistati, fra cittadini e provinciali: tutti gli uomini liberi che vivevano entro i confini dell’impero potevano dichiararsi orgogliosamente cittadini romani. Roma e l’Italia perdevano si i loro privilegi, ma in compenso tutto il territorio imperiale era conquistato per sempre alla civiltà di Roma. Inoltre, solo chi era di cittadinanza romana aveva diritti politici e poteva aspirare a far parte della classe dirigente. In età imperiale molti funzionari, senatori, consoli e anche imperatori (per esempio Traiano e Adriano) venivano dalle province. Concedendo la cittadinanza, Roma legava a se le popolazioni sottomesse e soprattutto le loro classi dirigenti. Questo fu uno dei motivi del perché durante l’Impero, a differenza dell’età repubblicana, furono rare le rivolte dei popoli vinti.


Essere cittadini romani comportava una serie di notevoli vantaggi, vantaggi che potevano essere sia di natura fiscale che di natura prettamente politica. La cittadinanza infatti consentiva l’accesso alle cariche pubbliche e alle varie magistrature , la possibilità di partecipare alle assemblee politiche della città di Roma, e importante, la possibilità di essere soggetto di diritto privato, ossia di poter presentarsi in giudizio attraverso i meccanismi dello ius civile. I vantaggi della cittadinanza erano diversi: un abitante delle province per esempio, che otteneva il “plenum ius” (il pieno diritto) poteva venire esentato dalle imposte che gravavano sugli abitanti delle province; inoltre in caso di arresto, non poteva essere sottoposto a punizioni corporali.
A partire dal 49 a.C., tutti gli insediamenti del Nord Italia che godevano di diritti inferiori ottennero per legge il plenum ius (i pieni diritti), diventando “municipia”, cioè comunità di cittadini che assumevano tutti i diritti e i doveri dei Romani.
Il diritto di cittadinanza continuò a essere molto ambito e in età imperiale, la sua concessione era riservata esclusivamente all’imperatore.

In ambito politico la concessione della cittadinanza ebbe un ruolo fondamentale dal momento in cui i confini romani andavano espandendosi, le popolazioni con cui il nascente Impero entrava in contatto, mal sopportavano il fatto di non poter avere gli stessi benefici che Roma elargiva, attribuire la cittadinanza romana diventava così un’arma di “stabilizzazione” e di consolidamento del potere di Roma nelle zone interessate.
Sulla base di meriti di vario tipo si poteva ottenere la cittadinanza romana di diritto come premio per alcuni servizi, in particolari circostanze, come ad esempio: servire nel corpo dei “vigiles” per alcuni anni o per aver speso molti denari del proprio patrimonio per costruire una casa a Roma, vi erano poi altri modi per riuscire a diventare cittadini romani, era il caso degli schiavi che venivano liberati, anche se questo nel tempo iniziò a creare problemi di ordine sociale, in particolare ciò fu visibile quando divenne uso accettare la liberazione degli schiavi anche attraverso rituali non propri dello ius civile, quindi non sottoposti al controllo della comunità o del potere pubblico. Ecco quindi che per risolvere tale problema vennero emanate due leggi, l’Aelia Sentia e la Iunia Norbana nel 19 d.C., che concedevano allo schiavo in certi casi solo lo status di peregrino (straniero) o di latino.

Vi era poi l’ottenimento della cittadinanza romana per diritto di nascita, anche qui le cose non erano così scontate come potrebbero sembrare, o almeno lo erano per i figli nati da genitori romani, per gli “stranieri” invece esisteva una casistica che andava verificata, in caso di matrimonio legittimo infatti

Cittadino + straniera = figlio romano
Straniero + cittadina = figlio straniero

Mentre in caso di unione non legittima:

Cittadino + straniera = figlio straniero
Straniero + cittadina = figlio romano

In pratica in un matrimonio legittimo il figlio segue la condizione del padre al momento del concepimento, nel caso di unione non legittima segue la condizione della madre al momento del parto. Tuttavia l’emanazione di una legge, la lex Minicia, stabilì che qualora non vi fosse un’unione legittima il figlio di un qualsiasi genitore straniero fosse sempre straniero.

La stessa casistica veniva applicata anche alle unioni fra romani e latini, anche se poi L’Imperatore Adriano stabilì che in ogni modo un figlio nato tra romani e latini sarebbe stato cittadino romano a tutti gli effetti.

Fino ad ora abbiamo visto come la cittadinanza romana si poteva ottenere, ma questa si poteva anche perdere, vediamo come.
La cittadinanza si poteva perdere involontariamente o volontariamente: nel primo caso accadeva quando si subiva una condanna criminale o si esercitava il diritto di esilio per evitarla e, ovviamente, quando si perdeva la libertà, a seguito di cattura da parte di popolazione straniera (condizione che il diritto romano riconosceva legalmente) o qualora il creditore esercitava il suo diritto di vendere come schiavo il debitore insolvente. La cittadinanza, così come poteva essere concessa, poteva essere tolta attraverso un atto del potere politico: Per esempio la Lex Licinia Mucia, negava la cittadinanza agli italici e ai latini, una delle cause dello scatenarsi della guerra sociale ai tempi di Silla, che la attuò nei confronti delle città di Arezzo e Volterra.


Esistevano poi altre condizioni di cittadinanza, particolare era la situazione dei latini:
La condizione di latino infatti era a metà tra quella di cittadino romano e quella di straniero. La parola latini inizialmente indicava semplicemente le popolazioni abitanti del Lazio, particolarmente vicine a Roma non solo per motivi geografici ma anche politicamente ed etnicamente. Una volta inglobate, si ritrovarono presto in un ambito privilegiato rispetto alle altre popolazioni sottomesse: in particolare avevano il diritto di contrarre matrimonio legale e inoltre i latini che per qualsiasi motivo si trovassero a Roma nel giorno in cui si fossero riuniti i comizi potevano esercitare il diritto di voto. Nel tempo lo status di latino stava genericamente ad individuare una condizione di cittadinanza privilegiata, ma non quanto quella romana (ancora era inibito l’accesso alle cariche pubbliche): erano quindi latini anche gli abitanti delle colonie create da Roma e gli schiavi liberati in particolari circostanze.

4 Risposte a “La cittadinanza romana”

  1. Lo proporrò sicuramente ai miei ragazzi! Soffriranno molto nello studiare queste cose e io me la riderò quando dovrò correggere i loro compiti hihihi

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